Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - azione disciplinare -prescrizione - Cass. n. 1609/2020
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione -Decorrenza - Per fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato -Distinzione - Effetti.
AVVOCATO E PROCURATORE
GIUDIZI DISCIPLINARI
AZIONE DISCIPLINARE
Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020 (Rv. 656708 - 01)