Controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente - Attività svolta in più gradi dello stesso processo - Giudice competente - Giudice che per ultimo ha conosciuto della controversia.
AVVOCATO E PROCURATORE
ONORARI
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art_28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art_34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art_ 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4247 del 19/02/2020 (Rv. 657193 - 01)
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cassazione
4247
2020