Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Sussistenza.
Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020 (Rv. 657227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
corte
cassazione
6345
2020