Procedimento disciplinare - Termini perentori – Cass. n. 23593/2020
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Procedimento disciplinare di primo grado - Termini perentori per l'inizio e la definizione - Insussistenza - Conseguenze - Fondamento.
Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare; ne consegue che in tale procedimento non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della l. n. 241 del 1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23593 del 27/10/2020 (Rv. 659286 - 01)