Impugnazioni – Termine breve per impugnare – Cass. n. 27773/2020 (02)
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - Art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente - Fondamento - Difesa affidata ad altro professionista - Conseguenze.
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170