Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Compensi al difensore - Liquidazione - Limiti al ricorso per cassazione - Denunciabilità della violazione del limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.p.c.
In tema di spese processuali, è ammissibile il ricorso per cassazione, per violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., avverso la sentenza che liquida i compensi al difensore, al netto degli esborsi, con somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233
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2020