Rimborso forfettario delle spese generali – Cass. 1421/2021
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Rimborso forfettario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero circa la percentuale rimborsabile - Spettanza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale - Modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018 - Incidenza dell'espressione "di regola" di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Esclusione.
In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091