Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Elezione dei componenti del consiglio dell'ordine - Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Comunicazione all'interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all'interessato nelle forme indicate dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d'impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell'interessato, risulta adeguato l'avviso eseguito mediante PEC dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d'udienza.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2606 del 04/02/2021