Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7336 del 16/03/2021 (Rv. 660854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295