Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato – Cass. n. 4920/2021
Avvocato e procuratore - Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni.
In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_136