Nuovo codice deontologico forense – Cass. n. 9546/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Nuovo codice deontologico forense - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Condizioni - Individuazione della norma più favorevole - Criteri.
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del "favor rei" in luogo di quello del "tempus regit actum", le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9546 del 12/04/2021 (Rv. 661057 - 01)