Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale – Cass. n. 9545/2021
Avvocato e procuratore - albo - cancellazione - Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ex art. 20, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sui requisiti di iscrizione all'albo - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione in caso di incompatibilità - Necessità - Diversità di trattamento dell'avvocato sospeso di diritto ex art. 20, comma 1, l. n. 247 del 2012 - Contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza - Manifesta infondatezza - Ragioni.
La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20, comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9545 del 12/04/2021 (Rv. 661013 - 01)