Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Art. 21 codice deontologico forense - Comportamento complessivo dell'incolpato - Criterio determinativo della sanzione - Fondamento.
Il "comportamento complessivo dell'incolpato" contenuto nell'art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall'ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018 (Rv. 648102 - 02)
Riferimenti normativi: L_247_2012_53, L_247_2012_3, L_247_2012_65