Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense – Cass. n. 18984/2017
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense - Natura giuridica - Conseguenze - Inapplicabilità dell’art. 65 della l. n. 247 del 2012 - Ragioni.
In materia di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la sospensione cautelare - la cui "ratio" va identificata nell’esigenza di elidere lo "strepitus fori" che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista - non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall’art. 60 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18984 del 31/07/2017 (Rv. 645130 - 01)
Riferimenti normativi: L_247_2012_60, L_247_2012_65