Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Procedimento disciplinare dinanzi al CNF - Termini per la definizione - Insussistenza - Art. 2 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13167 del 17/05/2021 (Rv. 661208 - 01)