Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell'ordinanza.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327
corte
cassazione
18004
2021