Liquidazione dei compensi professionali degli avvocati – Cass. n. 19427/2021
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Liquidazione dei compensi professionali degli avvocati - Disciplina successiva al d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 - Abrogazione dell'art. 636 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina - del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19427 del 08/07/2021 (Rv. 661850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633 com. 1 lett. 2, Cod_Proc_Civ_art_636, Cod_Civ_art_2233