Avvocato e procuratore - albo - cancellazione - Delibera di cancellazione - Limite temporale ex art. 21-novies l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La delibera di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati per mancanza dei requisiti per l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento (autorizzazione ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 35463 del 19/11/2021 (Rv. 662943 - 02)
Corte
Cassazione
35463
2021