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Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF – Cass. n. 31570/2021

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – impugnazioni - Ricorso per cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Termine breve - Decorrenza - Sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione - Rilevanza su tale decorrenza - Esclusione - Fondamento.

 

Il termine di 30 giorni concesso dall'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 all'avvocato per ricorrere avverso le decisioni del CNF decorre dalla loro notifica all'interessato personalmente e non al suo procuratore; tale termine non è interrotto dall'intervenuta sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione poiché la legge nulla dispone al riguardo e, comunque, siffatta sospensione impedisce al medesimo avvocato di sottoscrivere in proprio il ricorso per cassazione contro la pronuncia del CNF, ma non di impugnarla con il patrocinio di altro difensore.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31570 del 04/11/2021 (Rv. 662925 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_328

 

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Cassazione

31570

2021