Omessa trascrizione di domanda giudiziale – Cass. n. 2348/2022
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. - Impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo acquirente - Immobile gravato da ipoteca - Insussistenza del danno - Esclusione - Accertamento della residua entità del credito garantito dall'ipoteca - Necessità.
In tema di responsabilità professionale, ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022 (Rv. 663711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2901