Comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata – Cass. n. 30720/2022
Avvocato e procuratore - Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare, per le comunicazioni, la P.E.C. di altro avvocato, senza specificare di volersi domiciliare presso di lui, in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., di modo che non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la pronuncia di legittimità per non essersi la medesima Corte avveduta, con riferimento alla notificazione della sentenza di secondo grado, che l'originaria l'indicazione dell'indirizzo P.E.C. dei due difensori del ricorrente, contenuta nella comparsa conclusionale, era stata modificata, nella successiva memoria di replica, mediante l'indicazione di uno solo di essi, in mancanza, però, di qualsivoglia corrispondente elezione di domicilio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30720 del 19/10/2022 (Rv. 666067 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_136