Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati – Cass. n. 6135/2023
Avvocato e procuratore - onorari - transazioni - Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati - Sussistenza - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato creditore - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, è operante in tutti i casi in cui la transazione sia conclusa, anche stragiudizialmente e senza assistenza legale, in pendenza del giudizio per il quale i professionisti erano tenuti a prestare assistenza, con la conseguenza che, se al difensore della parte vincitrice in primo grado sia stata rilasciata procura alle liti non limitata al primo grado di giudizio, nel caso in cui la lite sia stata transatta e abbandonata subito dopo la proposizione dell'appello, al pagamento dei suoi onorari è tenuta, in solido, anche la controparte appellante, soccombente in primo grado, nonostante che il difensore della parte appellata non abbia svolto, prima della transazione, alcuna attività.(Principio applicato in una fattispecie in cui la transazione tra un lavoratore e il datore di lavoro si era perfezionata in sede sindacale e senza assistenza legale in pendenza del giudizio di gravame introdotto con deposito del ricorso, cui poi l'appellante non aveva dato seguito alla stregua dell’intervenuto accordo tra le parti.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6135 del 01/03/2023 (Rv. 667156 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965