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Liquidazione delle spettanze dell'avvocato della parte civile – Cass. n. 8414/2023

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Processo penale - Liquidazione delle spettanze dell'avvocato della parte civile - Art. 12 d.m. n. 55 del 2014 - Liquidazione degli atti compiuti nella fase introduttiva - Nozione.

 

Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8414 del 23/03/2023 (Rv. 667311 - 01)

 

Corte

Cassazione

8414

2023