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Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente – Cass. n. 8571/2023

Avvocato e procuratore - onorari - parere del consiglio dell'ordine - Maggiorazione del compenso di avvocato prevista dalla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004 - Necessaria produzione del parere del consiglio dell'ordine - Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente - Necessità.

 

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2023 (Rv. 667315 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

 

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Cassazione

8571

2023