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Avvocato e procuratore - onorari Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023 (Rv. 668704 - 01)

Procedimento di liquidazione - sommario - competenza civile - connessione di cause - Giudizio svoltosi in più gradi - Domanda principale di liquidazione onorari avvocato proposta ex d.lgs. n. 150 del 2011 - Domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità professionale - Competenza a decidere la prima - Corte di appello - Competenza a decidere la seconda - Tribunale - Sospensione della causa dipendente di liquidazione degli onorari - Necessità ex art. 295 c.p.c.

Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23215 del 31/07/2023 (Rv. 668704 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_045