14/05/1997 Assistenza e difesa di più parti Lo stabilire se al professionista spetti in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale l'aumento dell'unico onorario, a norma dell'art. 5, comma quarto della tariffa professionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale ove neghi l'aumento soddisfa all'obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti. Corte di Cassazione n. 4235 del 14 maggio 1997