Superamento massimi tariffari - parere del Consiglio dell'ordine Corte di Cassazione, Sez. II, n. 1863 del 11 giugno 1968
Superamento massimi tariffari - parere del Consiglio dell'ordine L'art. 4 del D.M. 28 febbraio 1958, disponendo, nel secondo comma, che in caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalla tabella, potranno essere superati i massimi tariffari anche oltre il raddoppio, si riferisce non soltanto agli onorari di avvocato, ma anche ai diritti di procuratore, trattandosi in entrambi i casi di riconoscere rilevanza alla particolare onerosità delle prestazioni, che dipenda da circostanze eccezionali. La necessità del parere del Consiglio dell'ordine, prevista dalla disposizione ai fini del superamento dei massimi di tariffa, deve intendersi nel senso che è sufficiente che il parere sia stato chiesto, non rilevando che il Consiglio abbia ritenuto di non essere tenuto a darlo. (Nella specie il giudice di merito aveva aumentato oltre i massimi i diritti di procuratore in considerazione del fatto che lo stesso procuratore aveva rappresentato in un giudizio centinaia di clienti in posizione tra loro simile, ma non identica, giacché variava per ciascuno il petitum , rappresentato da somme di danaro. Il parere del Consiglio dell'ordine era stato chiesto nel corso del giudizio per la liquidazione dei diritti di procuratore, e la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante che il Consiglio avesse dichiarato non esservi luogo a provvedere alla liquidazione.) Corte di Cassazione, Sez. II, n. 1863 del 11 giugno 1968