Il valore della causa o del ricorso o dell'affare è indeterminabile, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, quando l'oggetto non è suscettibile di valutazione economica precisa, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di rito civile. Corte di Cassazione, Sez. II, n. 1036 del 22 aprile 1966