Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 (Rv. 669200 - 01)
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - inderogabilita' - Patrocinio a spese dello Stato - Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex d.m. n. 55 del 2014 - Derogabilità da parte dei Protocolli d'intesa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell’attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto corretta la liquidazione delle spese legali operata senza computare le attività defensionali svolte nella fase istruttoria, neutralizzate, in ossequio al Protocollo di intesa, dalla pronunzia di estinzione per prescrizione, così determinando un compenso sotto i minimi tariffari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 (Rv. 669200 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233