Ricorso per cassazione - Violazione della tariffa forense Il professionista che, in sede di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato nei confronti del suo cliente, emessa ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, deduca la violazione della tariffa professionale in relazione alla riduzione, disposta dal pretore, dei compensi richiesti, ed alla mancata maggiorazione (del 10 per cento) dei diritti e degli onorari, stabilita dall'art. 15 del D.M. n. 585 del 1994, ha l'onere di specificare analiticamente le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una diversa liquidazione, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate. Corte di Cassazione n. 7694 del 19 luglio 1999