Ricorso per cassazione - Termine proposizione Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione degli onorari professionali, emessa ai sensi dell'art. 29, legge 13 giugno 1942, n. 794, può, in caso di mancata notificazione dell'ordinanza, proporsi nel termine di un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., senza che rilevi la sottoscrizione per presa visione apposta dal difensore a margine dell'ordinanza. Corte di Cassazione n. 6987 del 25 luglio 1997