Procedimento sommario - Ordinanza di liquidazione - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Deduzione di vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111, secondo comma, Cost., contro l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art.29 della legge n.794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10428 del 18/05/2005