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Onorari - procedimento di liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 10/09/2024 (Rv. 672287-01)

Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Differenza dagli atti di istruzione preventiva - Spettanza dei compensi per la fase decisoria - Sussistenza - Fondamento.

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 10/09/2024 (Rv. 672287-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445_2