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notificazione dall'avvocato domiciliatario Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013

Notificazione eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura - Conseguenze - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013 

La notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. o attuata spontaneamente dalla parte, trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo "ius postulandi".


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Enel Distribuzione spa propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Laviano che l'aveva condannata al pagamento, in favore di Patrizio Sa...., della somma di Euro 100,00, a titolo di risarcimento danni derivati dalla interruzione della somministrazione di energia elettrica verificatasi in data 28.9.2003; previo accertamento della responsabilità dell'Enel Distribuzione spa.
Il tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli, con sentenza depositata il 21.7.2010 e pubblicata il 5.10.2010, accolse parzialmente l'appello con riferimento alla prova dei danni dei quali si era chiesto il risarcimento.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Sa.....
Resiste con controricorso L'Enel Distribuzione spa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge: L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, e segg., con riferimento agli artt. 83, 110 e 324 c.p.c., art. 325 c.p.c., e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché all'art. 360 c.p.c., n. 4.
Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione su circostanza processuale rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.
I due motivi, che coinvolgono, sotto diversi profili, la medesima questione di diritto, sono esaminati congiuntamente. Il ricorrente contesta il mancato rilievo d'ufficio - da parte del giudice di appello - in ordine all'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notificazione effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, e segg., dall'avvocato domiciliatario;
con la conseguente irrilevanza della disposta rinnovazione per l'inapplicabilità trattandosi di inesistenza - dell'istituto della sanatoria.
Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.
La L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11, prevede che "le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica". Il chiaro tenore letterale della norma toglie già ogni dubbio in ordine alle conseguenze della violazione contestata con il primo motivo.
Non di inesistenza si tratta, ma di semplice nullità rilevabile d'ufficio e sanabile ex tunc - ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c., od eseguita spontaneamente dalla parte.
Alla medesima conclusione si arriva, peraltro, anche per via interpretativa per le ragioni che seguono.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorra quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cass. 13.12.2005 n. 27450; Cass. 28.7.2003 n. 11623; v. anche Cass. 27.5.2011 n. 11713). Le violazioni delle prescrizioni in tema di forma, quindi, determinano la nullità dell'atto (Cass. 9.8.2007 n. 17587). Ora, nel caso in esame, vero è che la notificazione dell'atto di appello è avvenuta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, e segg., ad opera dell'avvocato Giuditta Perrotta, domiciliatario dell'Enel Distribuzione spa, e non dell'avvocato o del procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. (ma con l'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo era iscritto a norma dell'art. 7 della legge in esame), a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 20 novembre 1982, n. 890.
Ma una tale notificazione è avvenuta su delega dei difensori dell'Enel - che hanno chiesto la notificazione dell'atto di appello - ed ai quali spetta lo ius postulandi.
La richiesta di notificazione è, quindi, avvenuta ad opera degli avvocati muniti di procura alle liti e solo formalmente eseguita dal domiciliatario.
È quindi, evidente che non l'atto, ma soltanto la sua notificazione è affetta da un vizio di forma che non le toglie, però, di potere essere assunta nel modello legale previsto dalla norma. In questo caso, infatti, non si tratta di modalità del tutto estranea al procedimento tipico delineato ex lege (v. anche Cass. 10.5.2005 n. 9772) - il che comporterebbe la sua inesistenza come atto di notificazione - ma di atto la cui forma è viziata dal difetto di un elemento della fattispecie notificatoria. E sotto questo profilo, un tale difetto ne comporta soltanto la nullità - proprio perché la richiesta di notificazione proviene da chi ha il legittimo ius postulandi, mentre soltanto l'esecuzione materiale della delega è stata affidata al domiciliatario - ed il cui vizio di forma può essere sanato con la rinnovazione dell'atto di notificazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
D'altra parte, anche in altri casi analoghi, la Corte di legittimità si è pronunciata per la nullità.
Così, la notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dalla L. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, come modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente, ma è affetta da nullità.
Con la conseguenza che tale nullità è sanabile, non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma, anche, in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato (Cass. 24.11.2005 n. 24812). Nel caso in esame, - come emerge dall'esame degli atti consentito in questa sede per la denuncia di un vizio del procedimento - il giudice di appello, alla prima udienza di comparizione, ha autorizzato l'appellante a rinnovare la notificazione viziata; nuova, corretta notificazione che ha avuto l'effetto di sanare ex tunc l'originario difetto di forma della notificazione, ai sensi degli artt. 291 e 156 c.p.c..



Cod. Proc. Civ. art. 83
Cod. Proc. Civ. art. 84
Cod. Proc. Civ. art. 137
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 160
Cod. Proc. Civ. art. 291