spese giudiziali civili - liquidazione - Cass. n. 7654/2013
Obbligo giudiziale di liquidazione anche in assenza di nota spese - Onere della parte di dimostrare l'erroneità della liquidazione - Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013
Sebbene il giudice sia tenuto a liquidare le spese di lite alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, qualora la nota non sia prodotta la liquidazione giudiziale è da presumere avvenuta con riferimento a quel che risulta dagli atti, quanto alla corrispondenza fra l'attività svolta dal difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed onorari. In questo caso, è onere della parte che lamenti l'erronea liquidazione dimostrare - attraverso la produzione in giudizio della nota specifica delle prestazioni svolte - che l'attività esposta sia stata effettivamente resa, nonché quali singole voci non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte.
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PREMESSO IN FATTO
Cassazione Civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013
- È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ.:
"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Castrovillari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Spezzano Albanese (CS), ha respinto la domanda proposta dai coniugi Demetrio Ma... e Immacolata Ma.... contro Armentano Giulia e Vincenza Oc...., per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 2.564,53, causati al loro fondo da un incendio sviluppatosi nel fondo confinante, di proprietà delle convenute.
I coniugi Ma... - Ma...., vittoriosi in primo grado e rimasti contumaci in appello, propongono due motivi di ricorso per cassazione, a cui resistono le intimate con controricorso, proponendo a loro volta un motivo di ricorso incidentale.
2.- Con entrambi i motivi i ricorrenti principali denunciano l'inammissibilità dell'appello proposto dalle Armentano - Oc.... a causa della nullità della relativa notificazione, perché avvenuta in violazione degli artt. 330 e 160 cod. proc. civ., mediante consegna di un'unica copia dell'atto al loro difensore domiciliatario, avv. Stefano Liguori, pur essendo due le parti rappresentate; e per violazione dell'art. 160 cod. proc. civ., in quanto la richiesta di notificazione indica come destinatario dell'atto certa Ma... De Ma.... Immacolata, cioè persona estranea al giudizio e sconosciuta.
3.- I due motivi sono manifestamente infondati.
3.1.- Quanto al primo, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero di copie inferiore a quello delle parti dallo stesso rappresentate), è valida ed efficace in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione, ai sensi dell'art. art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Cass. Civ. S.U. 15 dicembre 2008 n. 29290; Cass. civ. Sez. 5, 6 agosto 2009 n. 18034; Cass. civ. Sez. 3, 12 marzo 2010 n. 6051).
Ricorrono pertanto gli estremi per la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360bis c.p.c., n. 1.
3.2.- Quanto al secondo motivo, l'erronea indicazione nella relazione di notificazione è palesemente frutto di errore materiale, nel senso che il nome del Ma... (Demetrio) è stato erroneamente indicato con le sole due prime lettere (De) e aggiunto al nome dell'altra destinataria, Immacolata Ma...., quasi che si trattasse di unico soggetto, senza che peraltro ciò abbia potuto creare incertezza sulle persone dei destinatari della notificazione, la cui identità risulta inequivocabilmente dal testo dell'atto di appello ed era facilmente individuabile - come anche l'errore materiale nella relazione di notificazione - dal difensore domiciliatario delle due parti, presso il quale l'atto è stato notificato. Il ricorso principale appare quindi non fondato.
4.- Con il ricorso incidentale i resistenti lamentano che il giudice di appello abbia liquidato le spese dei due gradi di giudizio in loro favore in misura inferiore ai minimi tariffari ed omettendo di considerare varie voci della tariffa professionale. 4.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non hanno chiarito nel ricorso: a) se essi abbiano o meno presentato, sia in primo grado che in appello, le note specifiche contenenti l'indicazione delle attività svolte; b) se dette note siano state prodotte nel presente giudizio e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766;
Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante); c) da quali atti e documenti risulti dimostrata la natura e l'entità delle attività svolte dal loro difensore, sì da permettere di verificarne consistenza e fondatezza.
Se è pur vero che il giudice è tenuto a liquidare le spese alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica, qualora la nota non sia prodotta la liquidazione giudiziale è da presumere avvenuta con riferimento a quel che risulta dagli atti, quanto alla corrispondenza fra l'attività svolta dal difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed onorari.
In tal caso è onere della parte che lamenti l'erronea liquidazione dimostrare che l'attività esposta sia stata effettivamente resa e quali voci specifiche non siano state incluse nella somma liquidata a compensazione, o siano state liquidate in violazione dei limiti tariffari.
Solo la produzione in giudizio della nota specifica delle prestazioni svolte consente infatti al giudice di verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione della controparte.
Ciò vale in particolar modo in sede di legittimità, ove è preclusa alla Corte di cassazione ogni indagine in fatto.
5.- Propongo che entrambi i ricorsi siano respinti, con provvedimento in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
- Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
- Le ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, all'esito dell'esame dei ricorsi, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive di cui alla memoria dei ricorrenti non valgono a disattendere, in quanto si limitano a riproporre le medesime argomentazioni di cui al ricorso incidentale. I ricorsi debbono essere entrambi respinti.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2013
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