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spese giudiziali civili - compensazione - poteri del giudice - Cass. n. 1023/2013

Potere di ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013

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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013
Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti.


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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1023

2013