procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione eseguita dall'avvocato secondo la legge n. 53 del 1994 - Requisiti posti dall'art. 3. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 13/09/2006
Ai fini della notificazione eseguita dagli avvocati secondo la legge 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell'art. 3 l'originale del ricorso deve recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonché il timbro di vidimazione del detto ufficio postale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 13/09/2006