Agricoltura - riforma fondiaria - terreni soggetti a riforma - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009
Terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria - Destinazione all'attuazione della funzione istituzionale di detti enti - Conseguenze - Modificazioni di detta destinazione - Limiti - Usucapione da parte di terzi - Inammissibilità - Scadenza del termine per l'assegnazione delle terre - Irrilevanza.
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009