Agricoltura - ammassi di prodotti agrari - obbligatori - rapporti fra ammassante ed ente ammassatore – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2551 del 28/06/1975
Acquisto della proprieta da parte dell'ente ammassatore - diritto al corrispettivo dell'ammassante - misura del corrispettivo - variazioni successive - esclusione - sindacato giurisdizionale - preclusione.
Nell'AMMASSO obbligatorio (nella specie: AMMASSO del risone) si verifica un'espropriazione generale dei prodotti, in forza della quale lo stato, e, per esso, l'ente ammassatore acquista la proprieta dei generi conferiti, dal momento stesso della consegna; correlativamente, da questo stesso momento sorge il diritto del conferente al corrispettivo in danaro, stabilito dall'autorita, diritto che si configura come perfetto e assoluto e non piu soggetto a variazioni per successive determinazioni dell'autorita amministrativa circa la misura del corrispettivo. Tuttavia, la Determinazione del corrispettivo dovuto ai conferenti, se fatta secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla legge, non e soggetta a Sindacato giurisdizionale, in quanto essa risponde a valutazioni ed accertamenti tecnico-economici, fondati su ricerche di mercato nazionali e internazionali e con adeguamenti alle esigenze dei rapporti di scambio sul piano internazionale: valutazioni ed accertamenti di natura discrezionale, che sfuggono ad ogni controllo di natura giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2551 del 28/06/1975