Divieto di frazionamento ex art. 846 cod. Civ. - inapplicabilità.
L'art. 846 cod. civ. - che, nel caso di trasferimenti di proprietà, divisioni ed assegnazioni a qualunque titolo, aventi ad oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, vieta frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale - non è applicabile, non essendo mai stato attuato il successivo art. 847 che demanda all'autorità amministrativa la Determinazione, zona per zona, dell'estensione della minima unità colturale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2861 del 26/04/1983