Agricoltura - bonifica - consorzi - contributi consorziali – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 08/10/2014
Obbligo contributivo - Omessa impugnazione degli atti generali presupposti innanzi al giudice amministrativo - Irrilevanza - Contestazione della legittimità della pretesa impositiva nel giudizio tributario - Ammissibilità - Contenuto - Onere della prova - Distribuzione tra le parti.
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 08/10/2014