Agricoltura - boschi e foreste - vincoli forestali - vincoli idrogeologici - contenuto (disposizioni camerali) sistemazione e rimboschimento terreni vincolati – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 921 del 21/12/1999
Azienda delle Foreste Demaniali Siciliane - Concessione gratuita da parte di privato di bosco a fini di forestazione - Previsione di temporaneità della concessione - Denominazione dell'atto come "atto di sottomissione" - Esplicito richiamo alla disciplina del R.D.L. n. 3267 del 1923 in tema di rimboschimento - Natura della situazione del privato - Interesse legittimo - Successiva emissione di dichiarazione di pubblica utilità - Finalizzata all'espropriazione del bosco per l'acquisizione al demanio - Conseguenze - Interversione del possesso - Trasformazione da possesso finalizzato al rimboschimento in possesso finalizzato all'espropriazione - Mancato completamento della procedura espropriativa ed emissione di nuova dichiarazione di pubblica utilità - Illegittimità dell'occupazione fra la prima e la seconda dichiarazione - Diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima - Sussistenza.
Qualora un'azienda forestale (nella specie l'Azienda delle Foreste Demaniali Siciliane) abbia conseguito da un privato la disponibilità di un terreno boschivo a fini di forestazione, in forza di un atto di concessione gratuita denominato "atto di sottomissione", nel quale, pur essendosi prevista la temporaneità dell'occupazione del terreno ed un termine di scadenza della stessa, si sia fatto, tuttavia, esplicito riferimento alla disciplina del R.D. n. 3267 del 1923 in tema di occupazione in funzione di operazioni di rimboschimento, così configurandosi la posizione del privato in termini di interesse legittimo, la successiva instaurazione, da parte dell'amministrazione, di una procedura di espropriazione per pubblica utilità del bosco, in vista della sua acquisizione per il suo inserimento nel demanio (ritenuto opportuno per la salvaguardia dell'opera di forestazione), con emissione di un decreto dichiarativo della pubblica utilità ed inizio della procedura di occupazione d'urgenza, determina un'interversione del possesso, essendo l'occupazione temporanea ai fini del rimboschimento e consolidamento del terreno diversa dall'occupazione a fini espropriativi (che è diretta a divenire permanente), con la conseguenza che cessa il rapporto iniziato con il suddetto "atto di sottomissione" e sorge un nuovo rapporto, nell'ambito del quale dev'essere rispettata la regolamentazione dell'espropriazione per pubblica utilità. Ne discende che, ove successivamente al decreto dichiarativo della pubblica utilità non segua il completamento della procedura espropriativa, per il periodo compreso fra l'emissione di detto decreto e la data di emissione di un nuovo decreto che dia inizio ad una nuova procedura espropriativa, compete al privato il risarcimento dei danni per occupazione illegittima, in quanto il possesso insorto a seguito della suddetta interversione deve reputarsi illegittimo (nella specie le Sezioni Unite hanno disatteso il motivo di ricorso, con cui l'ente espropriante aveva sostenuto che, non essendo necessaria, ma facoltativa, l'occupazione d'urgenza ai fini dell'espropriazione, non era configurabile la descritta trasformazione del titolo dell'occupazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 921 del 21/12/1999