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Acquisto della proprietà del cespite da parte dell'assegnatario – Cass. n. 9071/2022

Agricoltura - riforma fondiaria - assegnazione - Riforma agraria - Assegnazione delle terre - Acquisto della proprietà del cespite da parte dell'assegnatario - Condizioni - Conseguenze in caso di suo decesso prima di tale momento - Successione "iure hereditatis" dei discendenti in linea retta o, in subordine, del coniuge - Esclusione - Subentro degli stessi nel rapporto con l'ente e aspettativa condizionata ai requisiti di legge - Sussistenza - Collocazione temporale dell'acquisto - Entrata in vigore della l. n. 386 del 1976.

 

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, per effetto dell'art. 10 l. 30 aprile 1976 n. 386, secondo cui l'effetto traslativo del cespite coincide con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, il decesso dell'assegnatario in data antecedente al riscatto fa sì che i discendenti in linea retta ovvero, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, non subentrino "iure hereditatis", ma, sulla base della designazione fatta dal testatore, o dai coeredi o, in caso di loro disaccordo, dall'Autorità giudiziaria, succedano ad esso nel rapporto con l'ente e dunque nell'aspettativa, condizionata al possesso, da parte loro, dei medesimi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'originario assegnatario, come sancito dall'art. 7, l. n. 379 del 1967. Peraltro, non avendo il citato art. 10 l. n. 386 del 1976 portata retroattiva, l'acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, va temporalmente collocato all'epoca di entrata in vigore della suddetta legge.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9071 del 21/03/2022 (Rv. 664318 - 01)

 

Corte

Cassazione

9071

2022