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Concreta destinazione del fondo all'attività agricola – Cass. n. 36626/2022

Agricoltura - piccola proprietà contadina - regolarizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. - Oggetto - Condizioni - Concreta destinazione del fondo all'attività agricola - Nozione - Utilizzabilità della nozione di impresa agricola - Esclusione - Fondamento.

 

L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 36626 del 14/12/2022 (Rv. 666420 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1159_2

 

Corte

Cassazione

36626

2022