Antichità e belle arti - cose di interesse artistico e storico - cose di proprietà privata - alienazione o trasmissione -Cass. n. 6180/1985
Palazzo con affreschi murali - vendita del primo senza gli affreschi e separata vendita di questi ultimi abusivamente distaccati - nullità - diritto dell'amministrazione al ripristino - sussistenza - perdita della proprietà del palazzo da parte del venditore e mancata impugnazione del trasferimento del palazzo senza gli affreschi - irrilevanza.
Qualora un palazzo venga vincolato per l'interesse storico ed artistico proprio e delle sue pertinenze, quali affreschi murali, e si verifichino poi abusivamente il distacco e la vendita ad un terzo di tali affreschi, nonché la vendita ad un distinto acquirente del palazzo medesimo senza gli affreschi, deve riconoscersi alla pubblica amministrazione, nell'Esercizio dei poteri conferitile dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089, la facoltà di insorgere avverso detto distacco e vendita degli affreschi, per far valere la nullità del trasferimento ed ottenere una pronuncia di ripristino della situazione anteriore, restando a tal fine irrilevante sia la circostanza che il venditore degli affreschi non sia più proprietario del palazzo (stante l'irrilevanza per l'amministrazione stessa degli accordi fra privati e la non configurabilità di un esproprio senza indennizzo in danno di detto venditore), sia la circostanza che l'amministrazione non abbia reagito anche contro la suddetta vendita del palazzo senza affreschi, trattandosi di una sua scelta discrezionale che non interferisce sulla permanenza del vincolo nella sua unitarietà (palazzo con gli affreschi), indipendentemente dall'assetto dominicale dell'uno e dell'altro bene derivante dai contratti privatistici.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6180 del 09/12/1985