Pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione – Cass. n. 40179/2021
Antichità e belle arti - cose di interesse artistico e storico - cose di proprietà privata - alienazione o trasmissione - in genere - Vendita di bene culturale - Pendenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione - Consegna del bene prima del suo decorso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Pagamento del corrispettivo - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di alienazione di bene sottoposto a vincolo di interesse artistico o storico, l'art. 61 del d.lgs. n. 42 del 2004 vieta espressamente la consegna del bene medesimo prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, avendo tale norma lo scopo di impedire la sua apprensione materiale da parte del compratore, prima che la P.A. abbia esercitato, o scelto di non esercitare, il proprio diritto di prelazione nell'acquisto, onde evitare il possibile consolidamento di posizioni giuridiche, ovvero la realizzazione di interventi e modificazioni del bene oggetto del vincolo, incompatibili con l'esercizio del diritto suddetto; tale disposizione, tuttavia, non impedisce che il prezzo sia pagato anticipatamente e, cioè, prima del decorso del predetto termine ovvero prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, costituendo la regolazione del corrispettivo vicenda interna al rapporto contrattuale tra le parti - e, dunque, un elemento neutro rispetto alla posizione della P.A. - che trova la sua disciplina all'interno di esso, attraverso gli ordinari strumenti di tutela negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40179 del 15/12/2021 (Rv. 663361 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1374