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comodato - estinzione - richiesta del comodante - comodato senza determinazione di durata (precario) - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012

Immobile destinato a casa familiare - Successivo provvedimento giudiziale di assegnazione in favore del coniuge affidatario - Effetti - Modifica della natura e del titolo di godimento - Esclusione - Specificità della destinazione ad abitazione familiare - Compatibilità con il comodato cd. precario - Esclusione - Conseguenze. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012


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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012
Il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale non modifica nè la natura, nè il contenuto del titolo di godimento dell'immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorità e dall'incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.


Cod. Civ. art. 155 quater
Cod. Civ. art. 1803
Cod. Civ. art. 1809
Cod. Civ. art. 1810