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Comodato di impianto di distribuzione di carburante - Cass. n. 24532/2018

Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - comodato di impianto di distribuzione di carburante - clausola risolutiva espressa in caso di chiusura per “facoltà insindacabile” del comodante - attribuzione di un diritto incondizionato di recesso - configurabilità - elusione della durata minima prevista dagli artt. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 32 del 1998 - sussistenza - conseguenze - nullità della clausola. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24532 del 05/10/2018

>>> In tema di contratto di comodato di impianto di distribuzione di carburante, la clausola che ricolleghi la risoluzione del contratto all'esercizio della insindacabile facoltà del comodante di trasferire o rimuovere l'impianto non è qualificabile come clausola risolutiva espressa e, finendo per attribuire al comodante un diritto assoluto di recesso, incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 1, comma 10, del d. lgs. n. 32 del 1998, per violazione della durata minima di cui al sesto comma di tale disposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24532 del 05/10/2018

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