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Comodato – durata - Comodato immobiliare - Previsione di efficacia del rapporto vincolata al venir meno degli scopi convenuti – Cass. n. 9796/2019

Qualificazione automatica del rapporto come contratto senza determinazione di durata - Esclusione - Contratto atipico - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9796 del 09/04/2019 (Rv. 653422 - 01)

Cod_Civ_art_1809, Cod_Civ_art_1810, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1803, Cod_Civ_art_1811, Cod_Civ_art_1367

corte

cassazione

9796

2019