competenza civile - riconvenzionali – Cass. n. 3870/2014
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3870 del 19/02/2014
In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3870 del 19/02/2014
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